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REGIO DECRETO 31 dicembre 1884, n. 2873

Che stabilisce il contributo annuo degli Istituti esercenti il credito fondiario nelle spese della sorveglianza governativa. (084U2873)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del R. decreto 29 settembre 1872, numero CCCCXXI (Serie 2ª, parte supplementare);
Visto l'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1873, numero DCCXXII (Serie 2ª, parte supplementare);
Visto l'art. 4 del predetto R. decreto 25 aprile 1867, n. 3682;
Considerato il sempre crescente sviluppo degli Istituti esercenti il credito fondiario nel Regno;
Considerata la necessità che sia in modo efficace esercitata la vigilanza governativa sugli Istituti medesimi;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dal 1° gennaio 1885 il contributo annuo nelle spese della sorveglianza governativa è stabilito per ciascuno degli Istituti che attualmente esercitano il Credito fondiario nelle somme seguenti:

I. Credito fondiario del Banco di Napoli, annue lire 9000;

II. Credito fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano, lire 8000;

III. Credito fondiario dell'Opera pia di S. Paolo di Torino, lire 3500;

IV. Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena, lire 3000;

V. Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna, lire 3000;

VI. Credito fondiario del Banco di Sicilia, lire 2500;

VII. Credito fondiario del Banco di S. Spirito in Roma lire 3500;

VIII. Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Cagliari, lire 500.