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REGIO DECRETO 31 dicembre 1884, n. 2873

Che stabilisce il contributo annuo degli Istituti esercenti il credito fondiario nelle spese della sorveglianza governativa. (084U2873)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1885
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 14 giugno 1866, n. 2983; 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto 25 aprile 1867, n. 3682; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto 1° maggio 1870, n. 2370; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto 29  settembre  1872,  numero  CCCCXXI
(Serie 2ª, parte supplementare); 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1873, numero DCCXXII (Serie
2ª, parte supplementare); 
 
  Visto l'art. 4 del predetto R. decreto 25 aprile 1867, n. 3682; 
 
  Vista la legge del 21 dicembre 1884, n. 2834 (Serie 3ª); 
 
  Considerato il sempre crescente sviluppo degli  Istituti  esercenti
il credito fondiario nel Regno; 
 
  Considerata la necessita' che sia in modo  efficace  esercitata  la
vigilanza governativa sugli Istituti medesimi; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dal  1°  gennaio  1885  il  contributo  annuo  nelle  spese   della
sorveglianza governativa e' stabilito per ciascuno degli Istituti che
attualmente esercitano il Credito fondiario nelle somme seguenti: 
 
  I.    Credito fondiario del Banco di Napoli, annue lire 9000; 
 
  II.   Credito  fondiario  della  Cassa  Centrale  di  Risparmio  di
Milano, lire 8000; 
 
  III.  Credito fondiario dell'Opera pia di S. Paolo di Torino,  lire
3500; 
 
  IV.   Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena, lire 3000; 
 
  V.    Credito fondiario della Cassa di Risparmio di  Bologna,  lire
3000; 
 
  VI.   Credito fondiario del Banco di Sicilia, lire 2500; 
 
  VII.  Credito fondiario del Banco di S. Spirito in Roma lire 3500; 
 
  VIII. Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Cagliari,  lire
500.