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REGIO DECRETO 11 dicembre 1884, n. 2840

Che fissa una indennità per i membri del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto. (084U2840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-1-1885 al: 27-3-1915
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 12 maggio 1881, n. 263;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia, e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I membri del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto hanno diritto ad una indennità di lire venti per ogni adunanza del Consiglio medesimo cui intervengono; questa disposizione avrà suo effetto dal 1° gennaio 1885, e la spesa relativa sarà imputata al capitolo Casuali del bilancio del Fondo per il culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1884.

UMBERTO.

E. Pessina.

Visto, il Guardasigilli: Pessina.