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LEGGE 21 dicembre 1884, n. 2835

Che autorizza una spesa sulla parte straordinaria del bilancio della Guerra. (084U2835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della Guerra la spesa di lire 27,843,600 per fabbricati da costruirsi o da trasformarsi per acquartieramento delle truppe in continuazione degli assegnamenti fatti con le leggi 13 giugno 1880, n. 5474; 30 giugno e 5 luglio 1882, numeri 832 e 855.