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REGIO DECRETO 14 dicembre 1884, n. 2839

Che abroga l'articolo 4 del R. decreto 5 ottobre 1878, n. 4633. (084U2839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 5 ottobre 1878, n. 4633, che approva il regolamento per l'armamento del R. naviglio;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 4 del R. decreto 5 ottobre 1878, n. 4633, anzicitato, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 4. È fatta facoltà al Nostro Ministro per la Marina di variare temporaneamente la composizione degli stati maggiori e degli equipaggi e la tabella dei relativi supplementi e spese di ufficio, nei casi di speciali missioni di Regie navi.

«Facoltà gli è pure fatta di stabilire, in via provvisoria e di esperimento, lo stato maggiore e l'equipaggio, nonché i supplementi e le spese di ufficio per le navi di nuova costruzione.

«Tali autorizzazioni dovranno risultare da decreti Ministeriali che saranno registrati alla Corte dei conti.

«Sarà provveduto con Reale decreto all'approvazione di qualunque innovazione di carattere permanente nelle tabelle d'armamento del Regio naviglio ed alla composizione definitiva dello stato maggiore ed equipaggio e relativi assegnamenti per le navi di nuova costruzione.»

Il presente decreto avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1884.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.