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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1834

Che stabilisce la somma che i volontari di un anno debbono pagare alla Cassa militare nell'assumere l'arruolamento. (083U1834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-2-1884 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto in data 17 agosto 1882, n. 956 (Serie 3ª);

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla Cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1884 in lire milleseicento per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria, e di lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.