REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1834

Che stabilisce la somma che i volontari di un anno debbono pagare alla Cassa militare nell'assumere l'arruolamento. (083U1834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-2-1884
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi  sul  reclutamento
del Regio esercito, approvato con Regio decreto  in  data  17  agosto
1882, n. 956 (Serie 3ª); 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della Guerra, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La somma che i volontari  di  un  anno  devono  pagare  alla  Cassa
militare nell'assumere l'arruolamento e' stabilita per l'anno 1884 in
lire  milleseicento  per  quelli  che  si  arruolano   nell'arma   di
cavalleria, e di lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle
altre armi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Ferrero. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.