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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1820

che proroga il termine per compiere la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali. (083U1820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1884 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;
Veduto l'articolo 8 da regolamento approvato con Regio decreto 16 giugno 1881, num. 253 (Serie 3ª), che stabiliva doversi compiere entro l'anno 1882 la classifica e l'abbruciamento dei biglietti consorziali annullati a tutto giugno 1881;
Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1882, num. 1163 (Serie 3ª), che prorogava il termine suddetto al 31 dicembre 1883;
Sentiti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e la Commissione permanente, di cui all'art. 24 della legge 7 aprile 1881 dianzi accennata;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, interim del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per compiere la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali, annullati avanti il 1° luglio 1881, è prorogato al 31 dicembre
1884.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.
Berti.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.