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REGIO DECRETO 6 dicembre 1883, n. 1762

Costituzione di sezione elettorale separata del comune di Lavagno (083U1762)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1884 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Lavagno per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Martino Buon Albergo, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Lavagno ha 279 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lavagno è separato dalla sezione elettorale di San Martino Buon Albergo, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1883.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.