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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1455

Che modifica quella del 22 Aprile 1869, n. 5026 sull'amministrazione e sulla contabilità genarle dello Stato. (083U1455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1884 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.