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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1152

Che conserva ai professori e maestri della regia accademia navale gli stipendi di cui già fruiscono. (082U1152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (Serie 3ª);
Visto il riordinamento della Reale Accademia in data 23 settembre 1882, ed i RR. decreti del 16 novembre e 10 dicembre corrente anno, che ad essa si riferiscono;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la Marina, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Saranno conservati ai professori e maestri della Regia Accademia navale gli stipendi di cui godono superiori a quelli per essi rispettivamente stabiliti dal testo della tabella B, annessa alla legge 5 luglio 1882, n. 853 (Serie 3ª), finchè non vengano a sorpassarli per effetto di promozione. L'aumento sessennale sarà loro computato in base alla paga stabilita dall'anzidetta tabella B, per ogni grado e classe e indipendentemente dai maggiori stipendi dei quali godono in forza di preesistenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1882.

UMBERTO.

F. Acton.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.