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LEGGE 5 luglio 1882, n. 853

Riflettente gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali ed impiegati della regia marina. (082U0853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1883 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli stipendi e gli altri assegnamenti fissi per gli ufficiali militari della Regia marina, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.