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LEGGE 29 giugno 1882, n. 835

Che riforma le tariffe giudiziarie (082U0835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1882 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono abrogate le disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e VI (numeri 10 a 244) della parte prima della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n. 2700, e le disposizioni contenute nel capo IV del titolo I (articoli 50 a 76) della tariffa in materia penale, approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n° 2701.

Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute nei numeri 3, 9, 19, 20, 21, 22 e 24 dell'articolo 19, e nel n° 22 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col Regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (Serie 2ª), nell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col Regio decreto della stessa data, n° 2076 (Serie 2ª), negli articoli 105, 132, 133, 134, quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa al testo medesimo, e nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n° 5430 (Serie 2ª).