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LEGGE 30 dicembre 1881, n. 561

Che proroga al 31 maggio 1883 la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto. (081U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-1-1882 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di protrarre fino al 31 gennaio 1883 gli effetti della legge 30 maggio 1875, numero 2531 (Serie 2ª), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, già prorogata colla legge 8 febbraio 1881, numero 28 (Serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1881.

UMBERTO.

Mancini.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.