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REGIO DECRETO 7 agosto 1881, n. 388

Che modifica il precedente decreto del 27 maggio 1875, relativo all'ordinamento degli archivi dello Stato. (081U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-9-1881 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 27 maggio 1875, n. 2552, relativo all'ordinamento degli Archivi di Stato;

Udito il Consiglio degli Archivi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 24, 25, 27, 28 e 30 del precitato R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 24. - Ferme le disposizioni del decreto Reale 26 marzo 1874, n. 1861, rispetto ai soprintendenti e direttori di Archivio, i gradi degli uffiziali sono stabiliti così:

Prima categoria.

Capo archivista;

Primo archivista;

Sotto archivista;

Alunno.

Seconda cateogoria.

Registratore;

Copiata;

Alunno.

« Art. 25. Gli alunni sì di 1ª che di 2ª categoria sono nominati sulla proposta dei soprintendenti.

Per conseguire la nomina è necessario:

Essere cittadino italiano;

Avere età non minore di 18 anni e non maggiore di 25;

Avere sempre tenuto buona condotta;

Avere adempiuto, se raggiuntane l'età, agli obblighi della leva militare.

Oltre a ciò gli aspiranti alla 1ª cstegoria debbono essere forniti della licenza liceale, e gli aspiranti alla 2ª della licenza ginnasiale.

« Art. 27. L'alunnato dura non meno di due anni.

Alla fine del biennio gli alunni delle due categorie, per essere rispettivamente abilitati ai posti di sotto archivisti e di copisti, dovranno superare l'esame sulle materie indicate nella tabella A, annessa al R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552.

Per gli alunni di 1ª categoria saranno pure oggetto d'esame scritto ed orale le materie indicate nell'articolo 49, escluse però quelle che nella tabella B ivi accennata sono stabilite per l'esame orale di promozione.

Coloro che non risultassero idonei potranno ritentare la prova dopo sei mesi, e in caso di nuovo insuccesso saranno licenziati dall'Amministrazione.

« Art. 28. Agli alunni approvati nell'esame ai quali la mancanza di posti impedisse di conferire subito la nomina di sotto archivisti o di copisti potrà essere concessa una gratificazione mensile non maggiore di lire cento.

« Art. 30. I sotto archivisti per la promozione ad archivisti, e i copiati per la promozione a registratori devono superare l'esame sulle materie indicate nella tabella B, annessa al R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552.

Potranno però essere promossi, con dispensa dall'esame, quei sotto archivisti e copisti i quali, risultando forniti di singolari titoli di merito, verranno all'uopo designati, con voto ragionato, dal Consiglio per gli Archivi. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 agosto 1881.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.