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LEGGE 24 dicembre 1879, n. 5196

Che concede al Governo facoltà eccezionali per esecuzione d'urgenza di opere pubbliche. (079U5196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1879
Le Tabelle annesse al provvedimento sono state pubblicate successivamente in GU n. 302 del 27-12-1879.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-12-1879 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a provvedere di urgenza alla esecuzione delle opere pubbliche ordinate con questa legge e con quella del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1880, ed il cui valore di appalto per ciascuna opera non superi le lire 300,000.