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REGIO DECRETO 22 dicembre 1878, n. 4684 quater (4684)

Si autorizza la vendita di beni dello Stato, del complessivo valore di lire 33,948.15. (078U6004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-2-1879
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro; 
 
  Vista la tabella  dei  beni  per  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 100  articoli
per il complessivo valore  di  lire  33,948  15  (lire  trentatremila
novecento quarantotto e centesimi quindici); 
 
  Visto  l'articolo  13  della  legge  22  aprile  1869,  n°  5026  e
l'articolo 52 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre
1870, n° 5852; 
 
  Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre  torna  utile  alle
Finanze dello Stato, non pregiudica punto l'interesse pubblico, ne' i
diritti de'terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire  trentatremila
novecento quarantotto e centesimi quindici (lire 33,948 15).