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REGIO DECRETO 8 dicembre 1878, n. 4660

Che concede facoltà di praticare, ad uso privato, derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti demaniali, e di occupare le aree descritte nell'annesso elenco. (078U4660)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-1-1879 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni dì Ministro del Tesoro,
Visto l'unito elenco in cui trovansi descritte numero 11 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato, e di occupare altresì alcuni tratti di spiaggia lacuale;
Viste le inchieste amministrative regolarmente compiute per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Udito

il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, all'Ente morale ed alla Ditta di commercio indicati nell'unito elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro, di potere derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.