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LEGGE 16 dicembre 1878, n. 4646

Che istituisce il Monte delle pensioni per i pubblici insegnanti elementari. (078U4646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1879 al: 17-7-1952
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Art. 1



È istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari, mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.