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REGIO DECRETO 7 novembre 1877, n. 4182

Che organizza in modo uniforme gli Economati generali dei benefizi vacanti e stabilisce i gradi e gli stipendi degli impiegati di ognuna di dette amministrazioni. (077U4182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1878 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-4-1878 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 18 dello Statuto;
Veduti i Regi decreti 26 settembre 1860, n. 4314, e 16 gennaio 1861, n. 4608; il Regio decreto 8 dicembre 1861, n. 373, per l'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli; i Regi decreti 31 dicembre 1864, 20 dicembre 1866, n. 3403, e 27 gennaio 1867, n. 3516, per l'Economato generale di Torino; i Regi decreti 23 dicembre 1865, n. 2747, e 14 dicembre 1866 per l'Economato generale di Palermo; il Regio decreto 22 novembre 1866, n. 3329, per lo Economato generale di Venezia; il Regio decreto 22 novembre 1866, n. 3337, per gli Economati generali di Milano e Bologna; e il Regio decreto 14 dicembre 1866, n. 3396, per l'Economato generale di Firenze, e quello del 25 giugno 1871, n. 321 (Serie 2ª), col quale furono estese alla provincia di Roma le disposizioni relative agli Economati generali dei benefici vacanti;
Veduto il Regio decreto 26 novembre 1874, che approva il regolamento sui procedimenti contabili degli Economati generali;
Considerato che gli Economati generali dei benefici vacanti, creati in epoche diverse, non sono regolati da disposizioni uniformi, specialmente quanto ai gradi e stipendi degli impiegati, e che le garantie amministrative esistenti in alcuni di essi mancano negli altri;
Che i ruoli organici stabiliti nella istituzione di ciascuna di tali amministrazioni sono stati in seguito sensibilmente modificati da parziali provvedimenti, con aggiunzione di nuovi uffici e con progressivo aumento del personale, ed attualmente eccedono i bisogni del servizio;
Che perciò è necessario determinare in modo fisso e possibilmente uniforme i ruoli normali degli impiegati, in ragione dell'importanza dei vari Economati, e di diminuire la spesa attuale di amministrazione, riducendola al reale bisogno ed in proporzione coi mezzi e proventi di ciascuna amministrazione, senza pregiudicare i diritti e la posizione degli impiegati attuali, che rimarranno in eccedenza ai nuovi ruoli, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto del 31 dicembre 1876, n. 3627 (Serie 2ª);
Considerato infine essere conveniente di provvedere con regolamenti uniformi acciò il servizio degli Economati sia sottoposto a norme e garantie efficaci a migliorarne l'amministrazione e la contabilità;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli Economati generali dei benefici vacanti del Regno sono distinti in due classi: appartengono alla prima quelli di Napoli e Torino, ed alla seconda quelli di Bologna, Firenze, Milano, Palermo e Venezia.