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REGIO DECRETO 18 novembre 1877, n. 4197

Che autorizza la vendita di beni dello Stato del complessivo valore di lire 21,664.95. (077U4197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1878 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-1-1878
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, 
 
  Vista la tabella  dei  beni  per  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del Demanio pubblico,  composta  di  numero  62
articoli,   per   il   complessivo   valore   di   lire    ventunmila
seicentosessantaquattro e centesimi novantacinque; 
 
  Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, l'articolo
52 del regolamento approvato con  Regio  decreto  4  settembre  1870,
numero 5052; 
 
  Ritenuto che l'alienazione di tali beni  mentre  torna  utile  alle
Finanze dello Stato, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, ne'
i diritti dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del complessivo  valore  di  lire  ventunmila
seicentosessantaquattro e centesimi novantacinque.