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LEGGE 7 luglio 1876, n. 3212

Sul miglioramento delle condizioni degli impiegati dello Stato. (076U3212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1876 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877 gli organici delle Amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi inferiori a lire 3500, degli impiegati di esse Amministrazioni.

Nello stesso modo sarà provveduto per gli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.