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REGIO DECRETO 30 dicembre 1875, n. 2882

Che approva otto elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi, e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il Culto. (075U2882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 2-2-1876
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  regolamento
approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  regolamento
approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Visti l'articolo 24 della legge 7  luglio  1868,  n.  4490,  e  gli
articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato  N
di quest'ultima legge; 
 
  Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 17 febbraio 1870,
n. 5519; 
 
  Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni,  operata  per
gli  effetti  della  soppressione  degli  Enti  morali  ecclesiastici
indicati negli elenchi annessi al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dei beni  stabili  devoluti  al
Demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria  del  30
per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti; 
 
  Sulla proposizione  dei  Ministri  delle  Finanze  e  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentita  la   Commissione   centrale   di   sindacato,   instituita
dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al Demanio e  quelle
corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero
patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati  negli
elenchi allegati A, B, C, D, E, F, G,  H,  controfirmati  dai  Nostri
Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annessi
al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue
esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi. 
 
  Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli
anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di
possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione
ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui  entro'  in
vigore la legge di soppressione, e gia' pagate agli  investiti  degli
Enti morali  sul  fondo  costituito  dagli  interessi  della  rendita
inscritta al Demanio in esecuzione del  Nostro  decreto  17  febbraio
1870, n. 5519.