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REGIO DECRETO 23 dicembre 1875, n. 2861

Che determina e ripartisce il numero dei vice-cancellieri aggiunti delle corti d'appello e dei tribunali e quello dei sostituti segretari aggiunti delle procure generali delle corti di appello. (075U2861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1876
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 23 dicembre  1875,  n.  2839  (Serie
2ª), che riducendo a 450 il numero dei vicecancellieri aggiunti delle
Corti di appello e dei tribunali, e dei sostituti segretari  aggiunti
delle procure generali, autorizza il Governo del Re a ripartirli  con
decreto Reale fra le suddette autorita' giudiziarie; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il numero dei vicecancellieri aggiunti delle Corti d'appello e  dei
tribunali, e quello dei sostituti segretari  aggiunti  delle  procure
generali delle Corti d'appello,  e'  determinato  e  ripartito  nella
conformita'  delle  tabelle  annesse  al  presente  decreto,  firmate
d'ordine Nostro dall'anzidetto Guardasigilli. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1875. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Vigliani.