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REGIO DECRETO 31 dicembre 1874, n. 2325 ter (2325)

Che accorda facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali. (074U8803)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-2-1875 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,
Visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acque da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato;
Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito

il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alle Società indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti