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REGIO DECRETO 17 dicembre 1874, n. 2302

Col quale è stabilita la retribuzione da corrispondersi dagli Uffiziali ed assimilati in effettivo servizio, in disponibilità ed in aspettativa ammessi a cura negli Ospedali della Regia Marina. (074U2302)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1875 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DILLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 gennaio 1866, che determina la retribuzione da corrispondersi agli Ospedali e le ritenute da farsi sulle competenze agli individui della marina che vi sono ricoverati;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La retribuzione che gli Uffiziali ed assimilati in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, ammessi a cura negli Ospedali della Regia Marina, dovranno corrispondere alle Amministrazioni degli Ospedali medesimi, è stabilita per ogni giornata nelle proporzioni seguenti:

Uffiziale ammiraglio . . . . . . . . . . . . . . . L. 8. »
Uffiziale superiore . . . . . . . . . . . . . . . » 5. »
Luogotenente di Vascello o Capitano. . . . . . . . » 3.50
Uffiziale subalterno . . . . . . . . . . . . . . . » 2.50