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REGIO DECRETO 26 novembre 1874, n. 2264

Col quale è respinto un ricorso del Comune di Pallanza, relativo alla tassa di esercizio e rivendita. (074U2264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-12-1874 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto del 24 dicembre 1870;
Visto l'art. 17 del regolamento adottato dal comune di Pallanza per l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita;
Vista la deliberazione del 18 maggio 1874 del Consiglio comunale di Pallanza, con cui furono ritenuti soggetti alla tassa di esercizio i sacerdoti che partecipano ai diritti di stola bianca o nera;
Vista la deliberazione del 12 giugno 1874 della Deputazione provinciale di Novara, con la quale fu ordinata la cancellazione di diversi sacerdoti dal ruolo della detta tassa;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pallanza in data 17 agosto 1874, con cui si ricorre contro la predetta deliberazione della Deputazione provinciale;
Visto l'articolo 143 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 (Allegato A);
Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il ricorso del Consiglio comunale di Pallanza contro la deliberazione della Deputazione provinciale di Novara del 17 agosto 1874, è inammissibile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.