stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 aprile 1874, n. 1920

Sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso. (074U1920)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  6-6-1874 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, Società od ente giuridico di emettere biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti istituti:

Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

Banco di Napoli;

Banca Nazionale Toscana;

Banca Romana;

Banco di Sicilia;

Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia.

Salvo le disposizioni dell'art. 27 della presente legge.