stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 dicembre 1873, n. 1759

Col quale sono stabilite le cauzioni che devono prestare gli Impiegati delle Poste. (073U1759)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-1-1874 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro pei Lavori Pubblici;

Visto

il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Le cauzioni che devono prestare gli impiegati delle Poste si distinguono in Ordinarie e Straordinarie.

È cauzione ordinaria quella che a tenore dell'articolo 16 del decreto 25 novembre 1869, n. 5359, prestano tutti gli impiegati ed agenti dell'Amministrazione salvo le eccezioni stabilite dall'articolo medesimo.

Cauzione straordinaria è quella che alcuni impiegati soltanto debbono dare per le speciali attribuzioni loro assegnate.

Nella cauzione straordinaria è computato anche l'importo della cauzione ordinaria.

L'ammontare delle cauzioni ordinarie e straordinarie degli impiegati dell'Amministrazione delle Poste è determinato dalla tabella unita al presente decreto, e vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.