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REGIO DECRETO 31 dicembre 1872, n. 1210 quinquies (1210)

Per la iscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici. (072U8905)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1873
L'Elenco annesso al provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente in GU n. 96 del 06-04-1873.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-4-1873
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  Regolamento
21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  Regolamento
22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Vista la Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P; 
 
  Visto l'art. 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490; 
 
  Visti gli articoli 3 della Legge 11  agosto  1870,  n.  5784,  e  1
dell'allegato N di detta Legge; 
 
  Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; 
 
  Visti gli atti verbali  di  presa  di  possesso,  operata  per  gli
effetti  della  conversione  dei  beni  immobili  degli  Enti  morali
ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dovuta, per la conversione  dei
beni immobili appresi dal Demanio,  agli  Enti  morali  ecclesiastici
suddetti; 
 
  Sulla proposizione  dei  Ministri  delle  Finanze  e  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita  dall'art.
8 della suddetta Legge 15 agosto 1867; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili  degli  Enti
morali ecclesiastici indicati nell'Elenco  controfirmato  dai  Nostri
Ministri delle Finanze e di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti,  ed
annesso al presente Decreto, sono accertate nelle somme esposte nella
colonna 8 dell'Elenco stesso.