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REGIO DECRETO 5 dicembre 1872, n. 1202

che approva sette Elenchi di Enti morali ecclesiastici soppressi, e determina la rendita da inscriversi a favore del Fondo per il Culto. (072U1202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1873
Allegati da D a H pubblicati nelle: GU 43/1873, GU 47/1873,GU 48/1873, GU 55/1873, GU 56/1873, GU 61/1873, GU 63/1873, GU 66/1873, GU 68/1873, GU 70/1873.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1873 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al Demanio, e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli Elenchi allegati A, B, C, D, E, F, G, controfirmati dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annessi al presente Decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli Elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti Elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 4 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.