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REGIO DECRETO 30 dicembre 1872, n. 1185

col quale è sospesa l'applicazione di alcuni articoli del Regolamento di polizia stradale. (072U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-1-1873 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PIR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Regolamento per la polizia stradale, approvato con Nostro Decreto del 15 novembre 1868, n. 4697;
Veduti i Nostri Decreti 10 dicembre 1869, n. 5410, 13 novembre 1870, n. 6018, 30 dicembre 1871, n. 610, e 30 giugno corrente anno, n. 911, coi quali fu successivamente prorogato al 1° gennaio 1873 il termine stabilito dall'articolo 85 del Regolamento suddetto per l'osservanza di alcune disposizioni del medesimo;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È sospesa l'applicazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868, sino all'emanazione delle nuove disposizioni che modificheranno il Regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1873

Vol. 66 Atti del Governo a c. 23. Ayres.

Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli De Falco

G. Devincenzi.