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REGIO DECRETO 20 novembre 1870, n. 6135

Col quale sono stabilite le condizioni per l'ammessione al corso universitario di farmacia. (070U6135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1871 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Regolamento per il corso chimico farmaceutico, approvato col Nostro Decreto 4 marzo 1865, n. 2196;
Riconosciuta l'insufficienza degli studi preparatori e degli esami che, secondo le disposizioni del Regolamento ora citato, aprono l'adito al corso universitario di farmacia;
Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per essere ammessi al corso di farmacia anche in qualità di uditori, gli aspiranti debbono presentare:

a) O il diploma di licenza liceale;

b) O il certificato d'aver superato gli esami di passaggio dal 3° al 4° anno del corso nella Sezione di costruzione e meccanica degli Istituti industriali e professionali, ed inoltre un esame su tutte le materie di studio dei primi tre anni del corso stesso;

c) O il diploma di licenza della Sezione di agronomia e agrimensura degli Istituti predetti.