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REGIO DECRETO 11 dicembre 1870, n. 6095

Che manda pubblicare nella Provincia di Roma alcune disposizioni relative alla esecuzione del Codice per la marina mercantile. (070U6095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1871 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro Reali decreto del 1° novembre prossimo passato, numero 5992, che manda pubblicarsi in Roma e nelle provincie romane il Codice per la marina mercantile, approvato col Regio decreto del 25 giugno 1865, numero 2360;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro della Marina, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono pubblicati ed avranno vigore dal 1° gennaio 1871 nella provincia romana i

Regio decreto del 3 gennaio 1850, che approva il regolamento per le visite dei bastimenti mercantili;

Regio decreto del 9 maggio 1857, n. 2188, sulle visite dei piroscafi;

Regio decreto del 28 novembre 1858 sui verbali di visita dei bastimenti a vela ed a vapore;

Regio decreto del 7 luglio 1851, n. 1219, sulla vidimazione dei ruoli d'equipaggio;

Regio decreto del 19 maggio 1862, n. 627, sulla stazatura dei bastimenti;

Regio decreto del 1° febbraio 1863, n. 1143, che approva il regolamento per evitare gli abbordi sul mare;

Regio decreto del 17 gennaio 1869, n. 4812, che arreca modificazioni e spiegazioni agli articoli 11 e 13 del regolamento per evitare gli abbordi sul mare;

Regio decreto del 15 aprile 1860, n. 4072, sulla istituzione della medaglia al valore di marina;

Regio decreto del 20 luglio 1865, n. 2438, per l'ordinamento del personale addetto alle capitanerie di porto;

Regio decreto del 18 agosto 1870, n. 5816, col quale è regolata l'ammissione degli spedizionieri negli uffici di porto del Regno;

Regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2612, sul pareggiamento dei gradi delle diverse marinerie mercantili del Regno d'Italia.