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LEGGE 28 agosto 1870, n. 5858

Che approva le Convenzioni colle Società delle strade ferrate Romane, Meridionali, di Savona e Sarde, ed altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate. (070U5858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-10-1870 al: 15-12-2009
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Art. 1



È approvata la Convenzione stipulata nel 30 settembre 1868, rettificata dall'atto addizionale del 7 luglio 1870, tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società concessionaria delle strade ferrate Romane, per la retrocessione al Governo della ferrovia da Massa al confine francese, lungo il litorale Ligure, colla diramazione da Avenza a Carrara, e per l'acquisto per parte del Governo medesimo della linea di ferrovia da Firenze a Massa per Pistoia (Allegati 1 e 2).

Ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 9 di detta Convenzione si sostituiscono i seguenti:

«La suindicata somma di 35 milioni sarà pagata dal Governo, in quanto a nove milioni, 15 giorni dopo la promulgazione della Legge d'approvazione della presente Convenzione, e in quanto agli altri ventisei milioni in tante rate semestrali di quattro milioni e mezzo ciascuna, a cominciare dal 31 dicembre 1870.

«Con le suddette rate s'intenderanno soddisfatti gli interessi al 6 per cento sulla somma che resterà di mano in mano dovuta alla Società, e la rimanente parte delle rate medesime anderà in diminuzione della somma capitale. L'ultima rata si comporrà del residuo capitale e dei relativi interessi.

«I dieci milioni di cui all'art. 4 saranno pagati per una metà assieme ai nove milioni, prima rata dei suddetti trentacinque milioni, e per l'altra metà prima che termini l'anno 1871, unitamente ai relativi interessi.

«Gli Stabilimenti di credito che stipularono la Convenzione del 6 marzo 1869 colla Società delle ferrovie Romane, dovranno accettare le scadenze corrispondenti ai pagamenti rateati previsti nell'allegato n. 3.»

Nel capoverso quinto dell'art. 11, che comincia «alla fine dell'anno,» si cancellano le parole: «estinto il debito verso i costruttori della linea Orvieto-Orte.»

Nel capoverso sesto dello stesso articolo, che comincia «il residuo attivo della Società,» si cancellano le parole: «e degli altri titoli che hanno diritto a preferenza od a privilegio.»

Nel primo capoverso dell'articolo 13 della stessa, alle parole «della ferrovia da San Severino ad Avellino, ecc.» sino alla fine, sono surrogate le seguenti: «da San Severino per Solofra ad Avellino.»

Nel secondo capoverso dello stesso articolo, alle parole «pel fine del 1870» sono surrogate le seguenti: «pel fine del 1873.»

Nell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto, alle parole «entro il giugno 1870 sono surrogate le seguenti: «entro l'anno 1871.»

Nel paragrafo C dell'articolo 17 cela stessa, dopo le parole «regolarità del servizio» si aggiungeranno le altre: «senza che perciò la Società possa pretendere quella parte di garanzia chilometrica, a cui avrebbe potuto avere diritto se si fosse dal Governo costruito e dato in esercizio anche il tratto da Montepescali a Grosseto.» Resterà di conseguenza cancellato l'alinea che segue immediatamente dalle parole «con tali disposizioni, ecc.» fino a «Legge 14 maggio 1865.»

Si aggiungono alla Convenzione le seguenti disposizioni, che ne diventeranno gli articoli 18 e seguenti:

«Art. 18.

«I pagamenti che, a termini del terzo e quarto comma dell'articolo 6 e dell'ultimo comma dell'articolo 9 della Convenzione 30 settembre 1868, il Governo eseguirà in estinzione di partite del debito galleggiante della Società, a garanzia delle quali la Società avesse vincolato parte delle 260,000 sue obbligazioni menzionate nella Convenzione dell'11 ottobre 1866, non potranno aver luogo senza la contemporanea consegna al Governo di dette obbligazioni in numero proporzionale alla somma che verrà dal Governo pagata, e per cui le obbligazioni erano tenute in garanzia.

«Tali obbligazioni, come piene che trovansi già vincolate a garanzia del credito del Governo, saranno depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti dello Stato.

«Col pagamento dei crediti, a garanzia dei quali la Società ha vincolato parte delle suddette obbligazioni, il Governo potrà, d'accordo colla Società, disporre di tutti i 260,000 titoli sopra menzionati ed alienarli ad un corso non minore di 150 lire ciascuno, portandone il ricavo netto in conto del suo credito verso la Società

«Art. 19.

«In appoggio dei mandati da comunicarsi alla Corte dei conti pel pagamento della sovvenzione chilometrica dovuta dal Governo alla Società delle ferrovie Romane, saranno anche unite le carte contabili giustificanti il prodotto lordo dell'esercizio delle linee cui riguarda la sovvenzione da pagarsi.

«Saranno pure comunicate alla Corte dei conti le carte contabili giustificanti i mandati per i pagamenti, che, a termini dell'ultimo comma dell'art. 9 della Convenzione 30 settembre 1868 colla Società delle ferrovie Romane, dovranno esser fatti direttamente dalle Casse dello Stato ai creditori della Società.

«Art. 20.

«Con apposito Regolamento, da sottoporsi al Consiglio di Stato e da approvarsi con Decreto Reale, il Governo stabilirà le norme e le discipline necessarie per la intiera esecuzione del disposto dei due precedenti articoli e dell'art. 24 del Decreto legislativo 11 ottobre 1866 intorno all'efficace sindacato della gestione della Società delle ferrovie Romane.

«Tali norme saranno mantenute in vigore sinchè la Società non abbia estinto ogni suo debito verso il Governo.

«Art. 21.

«Oltre ai sedici membri che compongono il Consiglio di amministrazione, il Governo, sinchè dura il suo credito, ne nominerà altri quattro prendendoli nel Consiglio di Stato, nella Corte dei conti e nel Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

«Il loro ufficio sarà gratuito.

«Art. 22.

«Nel primo semestre di ogni anno il Ministro delle Finanze presenterà alla Camera una Relazione sulla situazione finanziaria della Società al 31 dicembre dell'anno precedente, e sulle operazioni ed atti compiuti in esecuzione della Convenzione annessa alla presente Legge.»