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LEGGE 18 agosto 1870, n. 5815

Con la quale sono mantenute le facoltà accordate al Governo circa l'unione di più Comuni, o la disgregazione delle loro frazioni. (070U5815)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1870 al: 12-8-1875
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Art. 1



Le facoltà accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, e della Legge 2 dicembre 1866, n. 3352, sono mantenute in vigore a tutto giugno