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REGIO DECRETO 1 maggio 1870, n. MMCCCLXX (2370)

Che autorizza il Banco di Sicilia, che assumerà il titolo dì Credito fondiario dei Banco di Sicilia, ad assumere le operazioni del credito fondiario. (7002370R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1870
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Testo in vigore dal: 19-6-1870
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge del di' 11 agosto 1867, n. 3838, che riconosce  Ente
morale autonomo il Banco di Sicilia; 
 
  Visto l'articolo 8 dello statuto  di  detto  Banco,  approvato  col
Reale Decreto del 10 gennaio 1869, n. MMXCVI; 
 
  Vista la Legge 14 giugno  1866,  h.  2983,  per  l'ordinamento  del
Credito fondiario; 
 
  Visto il Regolamento esecutivo di detta Legge, approvato col  Reale
Decreto del 25 agosto 1866, n. 3177, e riformato  coi  Reali  Decreti
del 6 dicembre 1866, numero 3372, e 30 giugno 1867, n. 3787; 
 
  Visto il Reale Decreto del 25 aprile 1867, n. 3682,  che  fissa  la
quota respettiva del contributo di  vigilanza  a  carico  dei  cinque
Istituti di credito fondiario. 
 
  Visto l'articolo 8 del Reale Decreto 5 settembre 1869, n. 5256; 
 
  Viste le deliberazioni in data 10 aprile 1869 e  15  gennaio  1870,
colle quali il Consiglio generale del Banco  di  Sicilia  domanda  di
assumere per l'isola di Sicilia l'esercizio del Credito fondiario, ai
termini della Legge 14 giugno 1866, della Convenzione 4 ottobre  1865
e del Verbale 23 febbraio  1866,  e  con  le  quali  assegna  per  le
operazioni un fondo di un milione di lire; 
 
  Visto il Decreto Reale in data d'oggi che approva  la  liquidazione
delle somme dovute dallo Stato al Banco di Sicilia, giusta l'articolo
3 della Legge 11 agosto 1867, n. 3838; 
 
  Visto l'articolo 23 della citata Legge 14 giugno 1866; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio del  Credito  fondiario,  di  cui  le  operazioni  sono
regolate dalla Legge 14 giugno 1866, n. 2983, dal Verbale 23 febbraio
1866 e dalla Convenzione 4 ottobre 1865, e' assunto  per  l'isola  di
Sicilia dal Banco di Sicilia. Il nuovo Istituto e' aggiunto ai cinque
Istituti contemplati nel predetto Verbale e  nella  citata  Legge,  e
prende il titolo di Credito fondiario del Banco di Sicilia.