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REGIO DECRETO 25 novembre 1869, n. 5394

Per la inscrizione di rendite 5 per cento sul Gran Libro del Debito pubblico, per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici. (069U5394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1870
L'Elenco annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 357 del 31-12-1869.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1870
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  Regolamento
21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  Regolamento
22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Visto il Nostro Decreto 28 dicembre 1867, n. 4158; 
 
  Visto l'articolo 24 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490; 
 
  Visti gli atti verbali  di  presa  di  possesso,  operata  per  gli
effetti  della  conversione  dei  beni  immobili  degli  Enti  morali
ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente Decreto; 
 
  Viste le liquidazioni delle rendite dovute, per la conversione  dei
beni immobili appresi dal Demanio,  agli  Enti  morali  ecclesiastici
suddetti; 
 
  Vista la  liquidazione  suppletiva  concernente  il  Seminario  dei
Chierici Juniori di Alessandria, a favore del quale si  e'  proceduto
ad iscrizione di rendita  5  per  cento,  in  esecuzione  del  Nostro
Decreto 6 agosto 1868, n. 4635; 
 
  Sulla proposizione  dei  Ministri  delle  Finanze  e  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite dovute, a termini dell'articolo 11 della Legge 7  luglio
1866,  per  la  conversione  dei  beni  immobili  degli  Enti  morali
ecclesiastici indicati nell'Elenco controsegnato dai Nostri  Ministri
delle Finanze e di Grazia e Giustizia e  dei  Culti,  ed  annesso  al
presente Decreto, e quelle da inscriversi sul Gran Libro  del  Debito
pubblico a favore degli Enti medesimi,  a  termini  dell'articolo  18
della Legge 15 agosto  1867,  sono  rispettivamente  accertate  nelle
somme indicate nelle colonne 6 e 7 dell'Elenco stesso.