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REGIO DECRETO 5 settembre 1869, n. 5256

Che sopprime gli Uffizi di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito. (069U5256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1869 al: 31-12-1882
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice di commercio, articoli 135 e 156;
Visto il Regio Decreto 30 dicembre 1865, n. 2727, concernente l'autorizzazione delle Società commerciali e la vigilanza sulle medesime;
Visto il Regio Decreto 28 gennaio 1866, n. 2790, che stabilisce i distretti degli Uffizi commissariali per la vigilanza sulle Società;
Visto il Regio Decreto 27 maggio 1866, n. 2966, che stabilisce l'Uffizio di sindacato centrale, e gli Uffizi di ispezione;
Visto il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3311, che attribuisce la direzione di tali Uffizi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli Uffizi dell'Ispettore generale, degli Ispettori e Delegati locali pel sindacato delle Società commerciali e degli Istituti di credito, sono soppressi.

Sono istituiti Uffizi provinciali d'ispezione, composti del Prefetto e di due Membri eletti ogni biennio dalla Camera di commercio.

Laddove in una medesima Provincia sono più Camere di commercio, l'Uffizio di ispezione potrà essere circondariale. Il Sotto-Prefetto farà l'ufficio del Prefetto.