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REGIO DECRETO 10 dicembre 1868, n. 4753

Risguardante gli studi e gli esami degli aspiranti al diploma d'Ingegnere Architetto nelle Università di Catania e Messina. (068U4753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1869 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Decreto Prodittatoriale in data 17 ottobre 1860, col quale fu estesa alle Provincie Siciliane la Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859;
Veduto che all'articolo 7 del Decreto sopracitato venne disposto che alla Facoltà di scienze fisiche e matematiche della R.
Università di Palermo sarebbe annessa una Scuola d'applicazione, cogli insegnamenti indicati nell'articolo 53 della Legge 13 novembre 1859, e da determinarsi mediante apposito Regolamento;
Veduto il Regolamento per la Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, approvato col Nostro Decreto 14 settembre 1862, n. 842;
Vedute le Disposizioni del Ministro della Pubblica Istruzione in data 5 e 7 maggio, e 17 agosto 1863, colle quali venne provveduto agli studi ed alle pratiche cui devono attendere coloro che, dopo aver conseguita la licenza in matematiche pure in una delle Università di Catania e Messina, aspirassero al diploma d'Ingegnere Architetto, dichiarandosi espressamente che tale provvedimento sarebbe duraturo finchè non fosse istituita una Scuola d'applicazione nelle Provincie Siciliane;
Veduti i Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione in data 20 dicembre 1866 e 28 dicembre 1867, coi quali dichiaravasi aperta presso la R. Università di Palermo, a cominciare dall'anno scolastico 1866-67, la Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri, la cui fondazione fu stabilita dal Decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860, e se ne approvava il Regolamento;
Ritenuto che coll'apertura della Scuola d'applicazione ora indicata, nelle condizioni stabilite dal predetto Decreto Prodittatoriale, vennero a cessare le ragioni delle Disposizioni Ministeriali sopra citate;
A norma delle disposizioni date col Nostro Decreto 8 maggio 1864, n. 1779, relativamente agli studi e alle pratiche d'Ingegnere nelle Provincie Lombarde, Parmensi e Modenesi, e coll'altro Nostro Decreto 13 ottobre 1867, relativamente alle Provincie Venete e di Mantova;
Sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Cessano d'aver vigore le Disposizioni Ministeriali 5 e 7 maggio e 17 agosto 1863, concernenti gli studi e le pratiche cui erano obbligati coloro che, dopo aver conseguito la licenza in matematiche pure nelle Università di Catania e Messina, aspiravano al diploma d'Ingegnere Architetto.

Gli aspiranti predetti dovranno perciò compiere gli studi in una delle Scuole d'applicazione del Regno, ed ivi sostenere gli esami che sono prescritti dai rispettivi Regolamenti.