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REGIO DECRETO 13 dicembre 1868, n. 4766

Che prefigge i termini per la denunzia e la presentazione alle Capitanerie di porto degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi. (068U4766)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1869 al: 10-3-1876
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 48 e 415 del Codice per la Marina mercantile;
Visto l'articolo 288 del Codice di commercio;
Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1865, n. 2671;
Considerando come sia indispensabile provvedere perché siano rese complete ed efficaci le disposizioni contenute nei sovra citati articoli 48 e 415 del Codice per la Marina mercantile;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

La denunzia e la presentazione alle Capitanerie di porto degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, agli effetti indicati nell'articolo 415 del Codice per la Marina mercantile, dovranno essere fatte nel termine di trenta giorni, da computarsi:

a) Per gli atti pubblici è per le scritture private, dalla loro data;

b) Per le sentenze, dalla data in cui sono divenute eseguibili.

Ordiniamo che il presentre Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1868

Reg. 45 Atti del Governo a c. 52. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

De Filippo.
A. Riboty.