stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 maggio 1868, n. 4415

Che manda pubblicare nelle Provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napolitane e Sicule, per avervi effetto dal 1° gennaio 1868, le disposizioni contenute nel titolo IV della Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. (068U4415)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-7-1868 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il titolo IV della Legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda l'istruzione tecnica di secondo grado, sarà pubblicato nelle Provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napoletane e Sicule, e le disposizioni contenute nel medesimo avranno effetto in quelle Provincie dal 1° gennaio 1868. Le stesse disposizioni saranno con effetto da detto giorno applicabili alle Scuole di nautica ed agl'Istituti di marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 31 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

Broglio.