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REGIO DECRETO 30 dicembre 1867, n. 4162

Col quale è modificato l'articolo 4 del Regolamento di pubblica sicurezza. (067U4162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-1868 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 4 del Regolamento per la esecuzione della Legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, (allegato B), approvato con Regio Decreto del 18 maggio detto, n. 2336;
Veduto il Decreto Luogotenenziale del dì 15 ottobre 1866, n. 3322;
Veduto il progetto del bilancio passivo del Ministero dell'Interno per l'anno 1868;
Veduta la Legge del dì 28 dicembre 1867, n. 4134, con la quale è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di gennaio 1868;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

A contare dal dì 1° gennaio 1868, il mentovato articolo 4 del Regolamento di Pubblica sicurezza del 18 maggio 1865 rimane modificato come appresso:

«Ai Questori, agli Ispettori di Questura ed agli Ispettori addetti alle Sezioni, quando coprano effettivamente uno degli uffici infraspecificati nelle Città sedi di Questura, è assegnato, a spese dello Stato, conveniente locale per l'alloggio.

Quando la somministrazione di codesto locale di alloggio non possa esser fatta, sono per tal titolo assegnate le seguenti indennità annuali:

Al Questore in Napoli lire 2,000,

Ai Questori nelle altre Città lire 1,000,

Agli Ispettori di Questura lire 600,

Agli Ispettori addetti alle Sezioni lire 600.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1868

Reg. 42 Atti del Governo a c. 4. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.

Gualterio.