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LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4135

Che proroga l'abolizione dei portofranchi ed approva una Convenzione col Comune di Genova. (067U4135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1868 al: 15-12-2009
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Art. 1



La cessazione delle franchigie doganali della città di Ancona, e l'abolizione delle fiere franche, è prorogata al 1° gennaio
1869.

La conversione del portofranco di Genova in magazzino generale avrà luogo nel termine stabilito dalla Legge che determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno, e le norme speciali per operare detta conversione.

È approvata la permuta di proprietà tra il Regio Governo ed il Municipio di Genova, portata dalla Convenzione stipulata il giorno 22 novembre 1867 tra il Regio Governo e lo stesso Municipio, nonché il diritto di prelazione stabilito nell'articolo 13 di detta Convenzione.