stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 dicembre 1867, n. 4096

Che convalida il Decreto 24 ottobre 1866, col quale nella Provincia di Palermo furono prorogate le scadenze degli atti di commercio. (067U4096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-1-1868 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, n. 3286, col quale nella Provincia di Palermo furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il corso delle prescrizioni e dei termini perentorii che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre, è convertito in Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 8 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.

L. G. Cambray Digny.