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REGIO DECRETO 25 aprile 1867, n. 3682

Col quale l'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati colla Legge 14 giugno 1866, sarà esercitata dall'Ufficio di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito. (067U3682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1867 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 52 e 58 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 25 agosto 1866, n. 3177;
Veduto il Nostro Decreto del 6 dicembre 1866, n. 3376;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati colla citata Legge del 14 giugno 1866, affidata a delegati governativi speciali dal Nostro Decreto 6 dicembre 1866, n. 3376, sarà in deroga al Decreto stesso esercitata invece dallo Ufficio di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito, istituito colla Legge-Decreto del 27 maggio 1866, n. 2966.