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REGIO DECRETO 14 dicembre 1866, n. 3429

Col quale è stabilito che le spese concernenti l'Ufficio per l'autorizzazione e la sorveglianza delle Società anonime ed in accomandita per azioni, continueranno a rimanere inscritte per tutto l'Esercizio 1866 sul Bilancio del Ministero delle Finanze. (066U3429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1867 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 27 maggio 1866, N° 2966, col quale l'ispezione alle Società Commerciali ed agli Istituti di credito, venne, a datare dal 1° luglio 1866, affidata al Ministero delle Finanze sul cui Bilancio furono perciò passati i fondi disponibili che per le corrispondenti spese si trovavano iscritti in quello del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il Decreto Luogotenenziale 4 novembre 1866, N° 3311, in forza del quale gli affari concernenti l'autorizzazione e la sorveglianza delle Società anonime ed in accomandita per azioni rientrano nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Considerata la convenienza di evitare le complicazioni di contabilità che potrebbero derivare qualora si effettuasse nuovamente il trasporto sul Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dei fondi occorrenti per le spese ancora da farsi sino alla chiusura dell'esercizio 1866;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue

Articolo unico.

Le spese concernenti l'Ufficio per l'autorizzazione e la sorveglianza delle Società anonime ed in accomandita per azioni, continueranno a rimanere inscritte per tutto l'esercizio 1866 sul Bilancio del Ministero delle Finanze dal quale saranno perciò emanate le occorrenti disposizioni di pagamento, dietro richiesta del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sotto la cui dipendenza il detto Ufficio è rientrato per effetto del Decreto Luogotenenziale 4 novembre 1866, N° 3311.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 gennaio 1867

Reg.° 38 Atti del Governo a c. 181. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

F. Cordova.
A. Scialoja.