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REGIO DECRETO 14 dicembre 1866, n. 3390

Col quale sono modificati gli articoli 53 e 54 del Regolamento per l'Economato generale dei beneficii vacanti nelle Provincie Siciliane. (066U3390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1867 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto del 23 dicembre 1865, n° 2747, e lo annesso Regolamento per l'Economato generale dei benefici vacanti nelle Provincie Siciliane;

Sulla

proposizione del Guardasigilli, Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli articoli 53 e 54 dello anzidetto Regolamento sono modificati nei termini seguenti:

Art. 53. L'atto di presa di possesso e gli altri atti relativi di cui è cenno nello art. 47 e seguenti, potranno esser fatti in via amministrativa, mediante ufficiale notizia da darsene a quelle autorità ed a quelle persone che abbiano un qualche rapporto di diritto o d'interesse col vacante beneficio.

Art. 54. Il notamento dei beni, dei nomi dei deliberatari e dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni, come pure gli estratti da formarsene per ciascun Comune ove hanno domicilio i debitori, sarà firmato dell'Economo generale o dal Subeconomo e sarà notificato come atto amministrativo ai debitori perché riconoscano e paghino all'Amministrazione le somme che dovevano al titolare. La stessa notificazione sarà fatta ai Procuratori o ad altri Agenti del titolare del vacante beneficio, intimando loro di rendere i conti e di presentare il notamento dei resti ad esigere.

Ove le autorità o le persone indicate nel presente e nel precedente articolo non diano ricevuta della notificazione e non adempiano agli atti cui sono stati diffidati, si faranno le intimazioni degli atti occorrenti per ministero d'Usciere e nelle ordinarie forme di Legge.

Il prefato Guardasigilli, Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 14 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1866

Reg. 38 Atti del Governo a c. 152. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

Borgatti.