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REGIO DECRETO 28 giugno 1866, n. 3018

Col quale sono stabilite le tariffe per l'imposta dei dazi di consumo e dei generi di privativa. (066U3018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-7-1866 al: 18-10-1868
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EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo coll'art. 2 della Legge in data d'oggi, n° 2987;
Vedute le disposizioni contenute nel Progetto di Legge sui provvedimenti finanziari relativamente ai dazi di consumo ed alle privative;
Considerando che nelle presenti circostanze sia utile non aggravare durante il 1866 con aumenti dei dazi di consumo la condizione finanziaria dei Comuni;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'imposta in pro dello Stato istituita colla Legge 3 luglio 1864, n° 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estenderà cominciando dal 1° gennaio 1867 alle farine, al riso, agli olii, al burro, sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, Allegato A, firmate d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, a quelle che andavano unite a detta Legge.

Nella esportazione dai Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con Decreti Reali.

Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della Legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.