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REGIO DECRETO 27 maggio 1866, n. 2966

Con cui l'ispezione alle Società commerciali ed agli Istituti di credito è affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso Ministero delle Finanze. (066U2966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1866 al: 30-11-1866
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Art. 1



L' ispezione alle Società commerciali ed agli Istituti di credito è affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso il Ministero delle Finanze; e sono quindi soppressi gli Uffici commissariali che la esercitano presentemente.

Le norme di tale ispezione sono quelle contenute nel Decreto 30 dicembre 1865, n° 2727; e sulle domande di autorizzazione delle Società anonime e in accomandita per azioni, sottoposte dal Codice di commercio all'autorizzazione governativa, sarà provveduto dal Ministero delle Finanze secondo le norme stabilite dalle Leggi e previo esame dell'Ufficio suddetto.