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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2752

Relativo alle paghe e vantaggi del personale addetto alla Scuola militare di Fanteria e di Cavalleria. (065U2752)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto in data 18 settembre 1865, con cui la Scuola militare di Fanteria, e la Scuola militare di Cavalleria vennero riunite in un solo Istituto col nome di Scuola militare di Fanteria e Cavalleria;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il personale pel governo e per l'amministrazione e quello pel culto, per l'istruzione religiosa, e per l'insegnamento nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l'assimilazione à gradi militari dei Membri dei personali oradetti che non fanno parte dell'Esercito, saranno conformi ai due specchi(*) annessi al presente Decreto d'ordine Nostro sottoscritti dal Ministro della guerra, e si intenderanno sostituiti agli specchi numeri 1 e 2, annessi al succitato Regio Decreto a datare dal 1.° febbraio 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1866

Reg.° 35 Atti del Governo a c. 65. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese.

A. Petitti.

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(*) Vedi gli specchi nella terza pagina.